
Un nuovo orientamento giuridico a favore delle start-up innovative
La sentenza 1348/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano stabilisce che l’iscrizione al registro speciale delle start-up innovative ha valore dichiarativo e non costitutivo. Pertanto, la mancata o ritardata iscrizione non impedisce l’attribuzione del beneficio fiscale, purché questo venga goduto successivamente. Il caso specifico riguarda una persona fisica socia di una start up innovativa, alla quale era stato erogato un versamento a fondo perduto fruendo della detrazione di legge. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il diritto alla detrazione, in quanto il versamento da cui scaturiva era avvenuto prima dell’iscrizione della società al registro speciale, attribuendo a quest’ultimo carattere costitutivo della natura di start up innovativa. Tuttavia, i giudici milanesi hanno respinto questa interpretazione, stabilendo che l’iscrizione al registro speciale non conferisce alcun effetto costitutivo al diritto di ottenere il beneficio. La decisione della Corte sembra entrare in contrasto con i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico che considerano l’iscrizione come elemento costitutivo. La normativa, tuttavia, non sembra escludere la possibilità che il beneficio fiscale possa essere goduto successivamente all’iscrizione nel registro speciale, indipendentemente dal momento del versamento.