Regole e Flessibilità nelle Zone Economiche Speciali: Sede Legale e Struttura Produttiva
Le Zone Economiche Speciali, a partire dal 2024, offrono incentivi come il credito d’imposta alle imprese operanti nel Mezzogiorno. Si sta discutendo la possibilità che un’impresa possa avere la sua sede operativa al di fuori delle ZES senza perdere l’accesso ai crediti d’imposta previsti per gli investimenti in tali zone.
È stato evidenziato il requisito che, per beneficiare di tali agevolazioni fiscali, oltre all’attività agevolata nelle ZES, la sede legale dell’impresa debba trovarsi nello stesso territorio. Tuttavia, è stata sollevata una questione riguardante le aziende con sede legale al di fuori delle ZES che svolgono attività agevolata al loro interno.
Per chiarire il concetto di “struttura produttiva”, si fa riferimento alla circolare 34/E/2016, che le definisce come singole unità locali o stabilimenti in cui l’impresa svolge attività produttiva. Non è richiesto che la sede legale venga trasferita nelle ZES, a condizione che la struttura produttiva rispetti specifici criteri di autonomia decisionale e imputazione dei costi.
Ad esempio, un’impresa con sede legale a Roma può beneficiare di tali incentivi per le attività svolte in Campania, a patto che gli investimenti siano conformi a tali definizioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore L’Esperto Risponde N.11 del 18 Marzo 2024