Mini contratti di sviluppo Ministero delle Imprese e del Made in Italy Decreto ministeriale 12 agosto 2024 Legge 4 luglio 2024, n.95, art.8

La Misura promossa da Ministero delle imprese e del Made in Italy intende supportare, mediante un contributo a fondo perduto, la realizzazione di investimenti in grado di sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche nonché salvaguardare e rafforzare le rispettive catene di valore negli ambiti individuati dal regolamento STEP.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare alla misura le imprese di qualsiasi dimensione ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

PROGETTI/ INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti concernenti i seguenti settori:

a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech

b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette

c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici

I progetti ai fini dell’ammissibilità dovranno:

  • riguardare la creazione, l’ampliamento, la riconversione o la ristrutturazione di un’unità produttiva
  • prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiori a 20 milioni di euro
  • prevedere un piano occupazionale incrementale connesso alla realizzazione dell’investimento che preveda l’assunzione di occupati qualificati

I piani di sviluppo possono riguardare:

a) la creazione di una nuova unità produttiva;

b) l’ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;

c) la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo investimento produttivo ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 % del complessivo investimento produttivo ammissibile;

c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;

d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.

e) Spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti nella misura del 4% dell’importo complessivo ammissibile (per le sole PMI)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, ai sensi del Regolamento GBER e nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, secondo i seguenti limiti percentuali:

a) piccole imprese 55%

b) medie imprese 45%

c) imprese di grandi dimensioni 35%

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni sono pari a € 300.000.000,00 a valere sulle risorse del PN RIC 2021 – 2027 suddivise come segue:

a) € 100.000.000,00 a valere sulle risorse OP1 del PN RIC 2021 – 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI

b) € 200.000.000,00 a valere sulle risorse dell’OP STEP del PN RIC 2021 – 2027 destinati a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI e da Imprese di grandi dimensioni.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

 COME FUNZIONA

A seguito della presentazione delle domande è prevista la formazione di una graduatoria per stabilire l’ordine di avvio all’istruttoria, basata su questi criteri di valutazione:

  1. grado di indipendenza finanziaria
  2. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato
  3. sostenibilità ambientale
  4. innovatività
  5. impatto occupazionale

Il punteggio finale per ciascun criterio è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1.

Il punteggio complessivo ottenuto per ciascun criterio è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri, ponderata secondo i seguenti pesi: 15% per il criterio di cui alla lettera a), 15% per il criterio di cui alla lettera b), 20% per il criterio di cui alla lettera c), 20% per il criterio di cui alla lettera d) e 30% per il criterio di cui alla lettera e).

Il punteggio complessivo può essere incrementato per le imprese in possesso di:

  • rating di legalità (+5%)
  • almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001); in alternativa può essere prevista l’applicazione, nel piano di investimenti, di metodologie riconosciute di valutazione del ciclo di vita (es. LCA, LCC) o per il calcolo dell’impronta ambientale delle organizzazioni, dei processi o dei prodotti (+5%)
  • certificazione della parità di genere, se l’impresa ne è in possesso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione (+5%)

In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo in valore nominale. In caso di ulteriore parità di punteggio, è data preferenza alla domanda che ha conseguito il punteggio maggiore per il criterio di cui alla lettera a).