Diritto tributario italiano: distinzione fiscale tra trasferimento di quote societarie e cessione d’azienda
Nel contesto del diritto tributario italiano, il trasferimento di quote societarie e la cessione d’azienda sono due entità giuridiche distinte con implicazioni fiscali diverse. Recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 34917/2023, hanno confermato tale distinzione, respingendo i tentativi dell’Agenzia delle Entrate di riclassificare la cessione totale di quote come cessione d’azienda. Questa interpretazione si basa sull’articolo 20 del Testo Unico del Registro (Tur).
In passato, l’Agenzia delle Entrate ha cercato spesso di riqualificare tali operazioni per applicare imposte di registro proporzionali anziché fisse. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente consolidato un’opinione opposta, supportata anche da decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Le operazioni di trasferimento di quote e cessione d’azienda, sebbene apparentemente simili, generano effetti giuridici e fiscali distinti. La Corte ha chiarito che, anche con la separazione di debiti e crediti sociali, le due figure non devono essere confuse.
Questa posizione è stata confermata da ordinanze della Corte di Cassazione, come la n. 14535/2023, che ribadiscono la distinzione tra cessione di quote e cessione d’azienda, nonostante il controllo totale o parziale dell’azienda. Dal punto di vista fiscale, questa distinzione è cruciale: mentre la cessione d’azienda può comportare imposte proporzionali, la cessione di quote è solitamente soggetta a un’imposta fissa più favorevole per il contribuente. Questa interpretazione è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito, come evidenziato in diverse sentenze a favore dei contribuenti.
(Il Sole 24 Ore 15 gennaio 2024)