Credito d’imposta ZES

Il Credito d’Imposta ZES, istituito dall’articolo 9 del D.L. n. 124/2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, presenta alcune limitazioni risultanti dalla combinazione dell’articolo 16 del decreto istitutivo e dell’articolo 1, comma 249, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024).
Una limitazione temporale impone che il beneficio sia concesso solo per gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, nonostante il comma 1 dell’articolo 16 sembri indicare il beneficio per l’intero anno.
L’ammontare delle risorse destinate all’incentivo è di 1.800 milioni di euro, individuate dalla legge di Bilancio 2024 che ha sostituito il comma 6 dell’articolo 16 del D.L. n. 124/2023. La modalità di accesso al beneficio, i criteri di applicazione e fruizione del credito d’imposta, nonché i controlli saranno definiti da un decreto successivo.
L’intensità degli aiuti potrebbe essere maggiore rispetto al bonus Sud, seguendo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. L’incentivo può essere richiesto per progetti di investimento di valore non inferiore a 200.000 euro, con un massimo di 100 milioni di euro. A differenza del bonus Mezzogiorno, può essere richiesto anche per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché il valore di questi non superi il 50% del totale dell’investimento agevolato.
Le imprese possono beneficiare dell’aiuto per beni strumentali facenti parte di un progetto di investimento iniziale. Anche i beni in leasing sono agevolati, con la possibilità di rideterminare l’incentivo se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione/ultimazione o se vengono dismessi/ceduti entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione.
Il settore della produzione primaria è ammesso all’agevolazione nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, delle zone rurali e ittico. Non vi è alcun cenno al cumulo del credito d’imposta con altri benefici, ma neanche un divieto e, si ritiene che debba valere la regola generale della cumulabilità nel rispetto delle discipline di ciascun aiuto.

(Fiscal Focus 9 gennaio 2024)