Contratti di sviluppo
E’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico con la quale sono indicate le disposizioni previste dall’art. 1, comma 84 della legge di bilancio 2021 in materia di programmi di sviluppo turistici e integrazione settoriale.
Il Contratto di sviluppo è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 43 del D.L. n. 112/2008, ed operativo dal 2011. Esso rappresenta il principale strumento di agevolazioni per sostenere progetti di investimento produttivi, strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.
La normativa attualmente in vigore, valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente i finanziamenti di:
- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:
- soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
- imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa.
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.